Lavoro. Incentivi all’assunzione di persone con disabilità, la Regione mette a disposizione un milione di euro. Colla: “Vogliamo assicurare non solo il diritto all’occupazione, ma anche all’integrazione e all’inclusione sociale”

Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione. L’incentivo regionale integra e non sostituisce quanto erogato da Inps, fino al 60% del costo salariale lordo
30/12/2020 12:56

Bologna - Incentivi per le assunzioni anche a tempo parziale di persone con disabilità: la Giunta regionale ha definito criteri e modalità per la concessione ai datori di lavoro e stanziato 1 milione di euro. I contributi, del Fondo Regionale per le persone con disabilità, sono stati trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro, che entro gennaio emanerà una procedura per le richieste di incentivo, integrativo e non sostitutivo di quanto già erogato dall’Inps.

“Attraverso la concessione ai datori di lavoro di incentivi per l’assunzione dei disabili, la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene il pieno diritto al lavoro per le categorie più deboli- dice l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla-. In questo modo vogliamo dare una completa e migliore attuazione al collocamento mirato affinché venga assicurato non solo il diritto all’occupazione, ma anche all’integrazione, all’inclusione sociale e alla realizzazione personale delle donne e uomini con disabilità”.

L’incentivo sarà riconosciuto per le assunzioni, anche a tempo parziale, e sarà graduato in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del datore di lavoro. Per i disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, il contributo sarà erogato per assunzioni a tempo determinato di almeno 12 mesi, mentre per le persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo sarà corrisposto per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Il contributo è concesso per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi, ed è pari al 60% del costo salariale lordo per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione per legge e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d’obbligo. E’ al 40% del costo salariale lordo, invece, per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di legge.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato su approvazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, a integrare l’incentivo precedentemente concesso per l’assunzione a tempo determinato fino alla copertura massima del 100% del costo salariale lordo. /BM

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ultima modifica 2021-05-14T08:08:08+01:00
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