Sport. Volley, Coppa Italia a Piacenza e Ravenna e Supercoppa a Modena: la Regione accoglie la richiesta di deroga presentata dalle società organizzatrici sul numero di spettatori. Tribune aperte al pubblico fino al 25% della capienza massima degli impianti, con ingressi scaglionati e mascherina obbligatoria

Ordinanza regionale firmata dal presidente Bonaccini: sì al piano di sicurezza con tutte le misure anti-Covid per le partite al PalaBanca e al Pala De André del 13 e 23 settembre prossimi e al PalaPanini sempre il 23. Nel provvedimento aggiornate anche le Linee guida cinema, teatri, spettacoli dal vivo, comprese le produzioni liriche, sinfoniche, musicali, di danza: al chiuso, confermato l’uso obbligatorio della mascherina
07/09/2020 19:03

Bologna - Pubblico presente (fino al 25% della capienza massima consentita degli impianti) al PalaBanca di Piacenza e al Pala De André di Ravenna per gli ottavi di finale della Coppa Italia di pallavolo maschile del 13 e del 23 settembre prossimi e al palasport G. Panini di Modena per la partita di Supercoppa in programma il 23 settembre.
Con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, la Regione Emilia-Romagna concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per impianti indoor, possibile per eventi di portata nazionale e internazionale in impianti che possano permettere una maggiore affluenza. L’opportunità è prevista da una precedente ordinanza regionale, a condizione che venga presentato dagli organizzatori un apposito piano per la sicurezza che garantisca l’applicazione di determinate misure anti-Covid, dal distanziamento e l’uso obbligatorio della mascherina agli accessi controllati, dalla sanificazione ai controlli fuori dalla struttura.
La Regione, dopo una approfondita istruttoria curata dall’assessorato alle Politiche per la salute - Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare - ha valutato che le società organizzatrici (You Energy Volley, Porto Robur Costa e Modena Volley Punto zero) abbiano presentato un piano nel quale sono rispettate le indicazioni previste dalle normative, prestando attenzione ai protocolli e garantendone l’applicazione rigorosa in vista dei diversi appuntamenti.

Le prescrizioni
Potranno quindi essere presenti spettatori fino a massimo il 25% della capienza autorizzata a condizione che sia garantita dai gestori la vigilanza necessaria a evitare assembramenti durante l’ingresso e il deflusso del pubblico, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici, nonché al rispetto del distanziamento interpersonale, considerando anche una distanza di almeno 5 metri tra il pubblico e il campo di gioco.
Gli spettatori dovranno munirsi di biglietto nei tempi e nei modi previsti, ma solo in fase di prevendita. I tagliandi acquistati saranno nominativi e l’acquirente dovrà indicare una informazione di contatto al fine di consentire un eventuale tracciamento in caso di positività e per risalire alla filiera dei contatti.
Gli organizzatori conserveranno per almeno 14 giorni copia degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing.

Le nuove linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo
L’ordinanza approva anche le nuove linee guida per cinema, circhi e spettacoli dal vivo, aggiornate rispetto a quelle precedentemente adottate. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento (se possibile anche con percorsi separati per l’entrata e per l’uscita), e assicurare il distanziamento interpersonale garantendo almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (sia frontalmente che lateralmente), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento individuale (ad esempio familiari, congiunti, ecc).
All’aperto, gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dal posto a sedere assegnato, incluso il momento del deflusso.
Al chiuso la mascherina va tenuta anche durante lo spettacolo, avendo cura di rimetterla immediatamente dopo l’eventuale consumazione di cibi o bevande.
Oltre a fornire informazioni, segnaletica e cartellonistica chiare e multilingue delle disposizioni cui gli spettatori devono attenersi, i gestori, sempre per evitare gli assembramenti, potranno promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi). La postazione dedicata alla cassa e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali dovranno essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
Necessario inoltre rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, servizi igienici, etc.), e promuoverne l’utilizzo frequente con l’apposita cartellonistica o messaggi registrati.
Le nuove linee guida disciplinano anche le produzioni liriche, sinfoniche e musicali tra cui no a uso spogliatoi promiscui, distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i professori d’orchestra e i musicisti, 1,5 metri per gli strumenti a fiato, 2 metri tra direttore d’orchestra e prima fila dell’orchestra, utilizzo di una vaschetta per la raccolta della condensa per gli ottoni e distante di almeno 1 metro tra i cantanti e/o componenti del coro e di almeno 2 metri tra le file del coro e gli altri soggetti presenti sul palco, distanze riducibili solo ricorrendo a barriere fisiche; le produzioni teatrali e di danza, anche qui no all’uso promiscuo dei camerini, abiti di scena personali e uso della mascherina tutte le volte che non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro e le  produzioni cinematografiche per cui si fa riferimento alle norme e alle misure di carattere generale indicate per le produzioni teatrali e di danza, opportunamente adattate alla specificità dei set cinematografici. /BB

In allegato: l'Ordinanza 7 settembre 2020 e le linee guida

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ultima modifica 2021-05-14T08:14:26+01:00
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